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Nuovi obblighi per chi ha un sito web

flowerilyIn un mondo dematerializzato quale quello che Internet propone è certamente importante saper offrire agli utenti la certezza dell’esistenza e dell’affidabilità dell’azienda o dell’ente che il sito vuole presentare.
Deve pensarlo allo stesso modo il Legislatore che di recente ha voluto modificare la legge vigente in materia.

In generale è buona regola esplicitare sempre i contatti fisici dell’azienda proprietaria del sito: telefono, indirizzo della sede operativa e/o legale, presentazione del management (con nome e cognome) sono dati fondamentali che rassicurano l’utente sulla reale esistenza della struttura che si trova dietro il codice html o php.
Questi dati dovrebbero essere facilmente raggiungibili da parte dell’utente e se possibile in posizione di primo piano (ad esempio in home page).

Ne potete avere un esempio in questo sito: i nostri contatti sono presenti a partire dall’home page in ogni pagina alla fine del testo. Per facilitare la navigabilità abbiamo però voluto ripeterli anche nel menù in alto a destra (proprio prima del link alla home) e all’interno della rubrica chi siamo.

Come si diceva il Legislatore ha voluto però andare oltre: l’art. 42 Legge n. 88/2009 modificando l’art. 2250 del Codice Civile, ha introdotto infatti nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese.

La legge infatti già prevedeva come obbligatorio inserire, ove esistente, il numero di partita IVA del proprietario del sito: questo al fine di rendere sicura la partenità del sito e la certa identificabilità dell’azienda.

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”, dice la nuova legge, devono fornire attraverso tale mezzo queste ulteriori informazioni:

- la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione

- il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio

- l’eventuale stato di liquidazione della società

- se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.

La legge è in vigore da agosto e le eventuali sanzioni vanno da 206 Euro a 2065 Euro.

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